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Trattamento fiscale

Tassazione oro da investimento

L’investimento in Oro rappresenta oggi uno tra i più convenienti investimenti presenti sul mercato. L’acquisto di Oro Fisico, infatti, è esente IVA, e si traduce sostanzialmente in un’assenza di tasse nella fase acquisto, di possesso e di rivendita.

Imposte dirette

La vendita di Oro da parte di persona fisica può comportare il conseguimento di un reddito imponibile laddove si verifichi una plusvalenza. Queste sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito all’atto della vendita e il costo o il valore di acquisto dell’oro ceduto.
Per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione.

Al momento della redazione delle presenti note, sulla plusvalenza eventualmente realizzata è dovuta una imposta sostitutiva in misura pari al 26% che si liquida nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui viene incassato il corrispettivo.

Se, al contrario, si dovessero registrare delle minusvalenze non vi sarebbero imposte da versare, anzi, anche le altre ne sarebbero ridotte. Le plusvalenze della vendita d’oro sono tassate al netto delle minusvalenze della stessa categoria.

oro puro quotazione, domanda e offerta
Criterio generale:
A) Costo di acquisto documentato      
€ 35.000
B) Corrispettivo da cessione
€ 50.000
C) Plusvalenza tassabile = B)-A)
€ 15.000
Imposta dovuta 26% di C)
€ 3.900
Criterio in assenza di documentazione del costo di acquisto:
A) Costo di acquisto documentato
n.d.
B) Corrispettivo da cessione
€ 50.000
C) Plusvalenza tassabile 25% di B)
€ 12.500
Imposta dovuta 26% di C)
€ 3.250

Imposte indirette

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Le cessioni di Oro da investimento sono esenti da imposta sul valore aggiunto.

Per Oro da investimento si intende:
  • L’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli.
  • Le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, vendute a un prezzo che non supera dell’80% il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto.

IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sono state reintrodotte nell’ordinamento impositivo nazionale, con alcune modifiche rispetto alla normativa previgente, l’imposta sulle successioni e sulle donazioni che erano state abrogate.
Con la reintroduzione dell’imposta di successione è ritornato in vigore l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Con questa premessa, la presenza di Oro da investimento nell’attivo ereditario del de cuius fa scattare l’obbligo, a carico degli eredi, di tener conto del valore corrispondente all’oro ricevuto.

Valore che concorre alla formazione dell’imposta di successione secondo le seguenti aliquote:
Coniuge e parenti in linea retta
Esente fino a 1 milione di euro per ogni beneficiario poi, oltre questo valore, il 4%
Fratelli e Sorelle
Esente fino a 100.000 €uro per ogni beneficiario poi, oltre questo valore, il 6%
Parenti ed affini
6%
Soggetti diversi
8%

In caso di successiva cessione dell’oro da parte dell’erede, la plusvalenza tassabile ad aliquota del 26% deve determinarsi per differenza tra il corrispettivo di vendita dell’oro ed il valore attribuito all’oro in sede di dichiarazione di successione.

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