Per decenni, l'ordinamento italiano ha trattato l'oro fisico come componente delle riserve valutarie nazionali, soggetto a un regime di monopolio pubblicistico. Per i professionisti del diritto e del wealth management, comprendere la genesi della Legge 17 gennaio 2000, n. 7 è fondamentale per inquadrare correttamente l'oro fisico nel perimetro legislativo.
Il regime pre-vigente: il monopolio valutario
Per gran parte del Novecento, l’Italia è stata uno dei Paesi europei con la disciplina più restrittiva in materia di metalli preziosi e di rapporti valutari con l’estero.
Il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375
Il quadro novecentesco prende forma con il Regio Decreto-Legge 12 marzo 1936, n.375 (la c.d. Legge Bancaria), convertito con la L. 7 marzo 1938, n.141. Il provvedimento dichiarò la Banca d'Italia istituto di diritto pubblico, riservandole in via definitiva il monopolio dell’emissione monetaria e il ruolo di custode delle riserve auree, poste a garanzia della moneta.
Il monopolio operativo del commercio dei cambi e dell’oro, tuttavia, non fu attribuito alla Banca d’Italia, bensì all’INCE – Istituto Nazionale per i Cambi con l’Estero, ente fondato già nel 1917 e rafforzato dal regime fascista negli anni Trenta. In particolare, il R.D.L. 8 dicembre 1934, n. 1942 impose a banche e società italiane di cedere all'INCE i crediti verso l'estero, mentre il decreto del 14 novembre 1935 attribuì all'INCE il monopolio dell'acquisto all'estero di oro greggio, esercitato per conto del Tesoro. Era il blocco valutario a impedire al privato un mercato libero dell'oro: non un divieto generalizzato di possesso, ma l'inaccessibilità del canale commerciale.
D.Lgs.lgt. 17 maggio 1945, n.331
La seconda tappa è il Decreto Legislativo Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, con cui l'Italia post-bellica soppresse l'INCE e istituì l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), ente di diritto pubblico cui fu attribuito il monopolio dell'acquisto e vendita di oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, con vigilanza sui movimenti di capitali e amministrazione delle riserve valutarie del Paese.
Sotto questo regime, l'oro greggio (oro estratto dalla terra sotto forma di pepite o inclusioni) era trattato giuridicamente come valuta e non come asset detenibile dal privato investitore: il commercio era riservato all'UIC e ai soggetti autorizzati, per finalità industriali. Restavano esclusi dal monopolio l'oro lavorato (gioielleria, oggettistica) e le monete d'oro aventi o aventi avuto corso legale (sterline, marenghi, ecc.), che potevano essere detenute e scambiate dai privati.
La spinta comunitaria
La liberalizzazione non fu un'iniziativa autonoma del legislatore italiano, ma il recepimento della Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998. Si tratta di una direttiva che ha introdotto un regime fiscale speciale per l'oro da investimento, completando il sistema IVA: esenzione IVA per le forniture, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento, con l'obiettivo di favorire l'utilizzo dell'oro come strumento di investimento ed eliminare le distorsioni di concorrenza tra Stati membri.
Il contesto politico del recepimento
Alla data di approvazione della L. 7/2000 (17 gennaio 2000), il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica era Giuliano Amato, in carica nel Governo D'Alema II. Amato aveva assunto il dicastero il 13 maggio 1999, in successione a Carlo Azeglio Ciampi (eletto Presidente della Repubblica). L'iter legislativo si sviluppò quindi tra le titolarità Ciampi-Amato, con l'impulso primario rappresentato dall'obbligo di recepimento comunitario.
Il risultato fu il superamento del paradigma novecentesco: l'oro fisico cessò di essere riserva monopolistica statale e divenne strumento di investimento accessibile al cittadino. La L.7/2000 abrogò espressamente, all'art. 6, il D.Lgs.lgt. 331/1945, ponendo fine al monopolio UIC e liberalizzando l'acquisto e la vendita di oro fisico da investimento per i residenti in Italia.
Analisi della Legge 7/2000: definizione e requisiti
Sotto il profilo strettamente normativo la L. 7/2000 stabilisce definizioni e requisiti, aggiornati successivamente dal D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211 (pubblicato in G.U. il 2 gennaio 2025, in vigore dal 17 gennaio 2025, con il Registro OAM operativo dal 17 aprile 2025). Per chiarezza espositiva, faremo riferimento alla disciplina vigente, iniziando dalla definizione di oro da investimento.
Definizione di "Oro da Investimento"
La legge definisce come oro da investimento i lingotti o placchette e le monete d’oro.
Per quanto riguarda i lingotti e le placchette, essi devono avere un peso superiore a 1 grammo e una purezza pari o superiore a 999,99 millesimi (equivalente a circa 24 carati, ovvero oro quasi puro).
Per le monete d’oro, invece, devono essere state coniate dopo il 1800, avere una purezza pari o superiore a 916,66 millesimi (circa 22 carati), aver avuto o avere corso legale nel Paese di origine e un prezzo che non ecceda dell’80% il valore dell’oro in esse contenuto.
Con il D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211 la definizione di oro da investimento è stata estesa includendo anche l’oro destinato a successive lavorazioni.
Inoltre, viene aggiornata la nozione di "materiale d'oro", che comprende la materia prima aurifera grezza e i semilavorati, con purezza pari o superiore a 325 millesimi, destinati a fusione o a successiva trasformazione industriale, anche in altre forme e purezze.
Gli Operatori Professionali in Oro (OPO)
Il commercio professionale dell'oro è soggetto a riserva di attività ai sensi della Legge 17 gennaio 2000, n. 7. L'esercizio dell'attività di Operatore Professionale in Oro (OPO) è consentito esclusivamente a banche e a società costituite in forma di S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. o cooperativa, con capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le S.p.A. (attualmente 50.000 euro ex art. 2327 c.c.), oggetto sociale che comprenda il commercio di oro e requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale, agli amministratori e ai dipendenti con funzioni di direzione tecnica e commerciale.
Originariamente la comunicazione di esercizio e la verifica dei requisiti erano di competenza dell'Ufficio Italiano dei Cambi; dal 2008, a seguito della soppressione dell'UIC, le funzioni sono confluite in Banca d'Italia con l’obbligo di comunicazione e iscrizione nell'apposito elenco (previa verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali).
Con il D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211, in vigore dal 17 gennaio 2025 e operativo dal 17 aprile 2025, la tenuta del Registro degli Operatori Professionali in Oro è stata trasferita all'OAM (l’Organismo Agenti e Mediatori), cui spettano la verifica dei requisiti di iscrizione e i controlli sugli iscritti.
OPO e OCO: due figure, due discipline
Gli Operatori Professionali in Oro (OPO), disciplinati dalla L. 7/2000, vanno distinti dagli Operatori Compro Oro (OCO), regolati dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92, in vigore dal 5 luglio 2017.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 92/2017, è operatore compro oro «il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro previa iscrizione nel registro»: l'attività consiste nell'acquisto o nella permuta di oggetti preziosi usati (ai sensi del D.Lgs. 251/1999) per finalità di successiva rivendita o fusione.
Le due fattispecie operano su mercati giuridicamente distinti: l'OPO intermedia "oro da investimento" ex art. 1, comma 1, lett. a) L. 7/2000 (lingotti ≥ 995/1000 e monete ≥ 900/1000 con i requisiti di legge), configurandosi come operatore di un asset fisico esente IVA; l'OCO opera invece sull'oro fisico lavorato usato, privo dei requisiti di purezza dell'oro da investimento, in una fattispecie di compravendita di beni mobili soggetta a IVA ordinaria.
A seguito del D.Lgs. 211/2024, gli OPO si iscrivono al Registro degli Operatori Professionali in Oro; ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 92/2017, gli OCO si iscrivono al Registro degli Operatori Compro Oro, anch'esso tenuto dall'OAM e condizionato al possesso della licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 127 TULPS.
Aspetti fiscali e antiriciclaggio
L'attuale disciplina offre vantaggi competitivi, ma impone obblighi di compliance, come:
- Esenzione IVA. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 11) del D.P.R. 633/1972, novellato dalla L. 7/2000 in recepimento della Direttiva 98/80/CE, le cessioni di oro da investimento sono esenti da IVA. Trattamento che distingue l'oro fisico da altri beni rifugio (argento, diamanti, opere d'arte), soggetti a IVA ordinaria al 22%.
- Plusvalenze (Capital Gain). La cessione di oro fisico da investimento da parte di un privato genera "redditi diversi" ex art. 67, comma 1, lett. c-ter) TUIR, soggetti a imposta sostitutiva del 26%. La plusvalenza è data dalla differenza tra corrispettivo di cessione e costo d'acquisto documentato. ATTENZIONE: dal 1° gennaio 2024 (Legge di Bilancio 2024, L. 213/2023), in assenza di documentazione d'acquisto la plusvalenza è pari all'intero corrispettivo della cessione (non più al 25% forfettario).
- Obbligo di Segnalazione UIF. Con il D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211 (in vigore dal 17 gennaio 2025), le operazioni in oro di importo pari o superiore a 10.000 € (soglia ridotta rispetto alla precedente, pari a 12.500 €) devono essere dichiarate all'UIF della Banca d'Italia. L'obbligo si estende alle operazioni frazionate nel mese solare con la stessa controparte (singole ≥ 2.500 € e complessive ≥ 10.000 €). Per le operazioni con banche o Operatori Professionali in Oro, l'obbligo dichiarativo grava sull'operatore, non sul cliente privato. Le sanzioni per omessa dichiarazione vanno dal 10% al 40% del valore dell’operazione.
Il ritorno alla funzione di protezione dell’oro
Con il superamento del monopolio statale, l’oro fisico ha acquisito nuovamente la sua funzione storica di riserva di valore, ma questa volta all’interno di un perimetro normativo moderno, trasparente e presidiato da obblighi di tracciabilità.
Per il professionista del diritto e del wealth management, l'oro fisico non rappresenta solo un asset di diversificazione: è uno strumento regolato che offre tracciabilità delle operazioni e piena compatibilità con i protocolli in materia antiriciclaggio in un’ottica di pianificazione successoria.
Domande frequenti
È legale per un privato essere proprietario di lingotti d’oro in Italia?
Sì, la L.7/2000 ha abrogato, all’art.6, il D.Lgs.lgt. 331/1945, stabilendo la liberalizzazione dell’acquisto e vendita di oro fisico da investimento per i residenti in Italia, purché avvenga tramite operatori autorizzati.
Quali sono gli obblighi di segnalazione per le transazioni in oro?
Secondo la normativa vigente, D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211 (in vigore dal 17 gennaio 2025), le operazioni in oro di importo pari o superiore a 10.000 € devono essere dichiarate all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) della Banca d'Italia.
La Legge 7/2000 è stata aggiornata?
Sì, la Legge 17 gennaio 2000, n. 7 è stata aggiornata e revisionata dal D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211 (pubblicato in G.U. il 2 gennaio 2025, in vigore dal 17 gennaio 2025, con il Registro OAM operativo dal 17 aprile 2025).