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Oro da investimento: fiscalità, normativa e adempimenti nel 2026

Oro da investimento: fiscalità, normativa e adempimenti nel 2026

Viaggio tra gli aspetti fiscali e normativi riguardanti l’oro fisico da investimento.

Autore:

Oro da investimento: fiscalità, normativa e adempimenti nel 2026

Careisgold

Data pubblicazione: 24/08/2026

Perché investire in oro fisico porta dei vantaggi? Storicamente, l’oro fisico è riconosciuto come riserva di valore e protezione del proprio capitale. In Italia anche l’oro fisico da investimento è disciplinato da un quadro normativo articolato. Se investi o vuoi investire in questo asset, allora hai tutto l’interesse di conoscere gli aspetti che riguardano fiscalità e normativa dell’oro fisico.

 

In merito a questi argomenti, durante il Forum Oro da Investimento 2026, l’appuntamento curato da Careisgold SpA, con la media partnership de Il Sole 24 Ore sul tema “Oro 2026: Inflazione, Geopolitica e Nuovi Paradigmi di Investimento”, il dott. Nunzio Ragno, dottore commercialista, revisore legale dei conti, esperto tributarista in materia di antiriciclaggio e presidente di A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro –  ha offerto una panoramica tecnica e aggiornata su fiscalità, obblighi dichiarativi, antiriciclaggio e aggiornamenti normativi riguardanti l’oro.

 

 

Dati chiave in sintesi:

 

 

Il quadro normativo: la Legge 7 del 2000

Se parliamo di oro fisico da investimento, non possiamo non citare la L. 7/2000 (17 gennaio 2000), adottata in recepimento della Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998. Questa legge ha di fatto liberalizzato il commercio di oro fisico su larga scala, attività che fino ad allora era riservata solamente alle banche centrali e alle banche commerciali.

 

Con questa legge vengono introdotti gli Operatori Professionali in Oro (OPO), ovvero soggetti privati autorizzati, dotati di specifici requisiti di forma societaria e capitale versato.

 

Quali sono delle definizioni operative fornite da questa legge? Vediamole:

  • Oro da investimento: lingotti e placchette con purezza pari o superiore a 995 millesimi (circa 24 carati, ovvero oro quasi puro); monete con purezza superiore a 900 millesimi (circa 21,7 carati), coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese d’origine e vendute a un prezzo non superiore all'80% del valore intrinseco del metallo.
  • Materiale d’oro a uso industriale: tutto ciò che non rientra nella prima categoria.

 

 

L’altro lato: l’oro finanziario

Opposto all’oro fisico da investimento troviamo l’oro finanziario. In questo caso parliamo di ETF (Exchange Traded Fund), ETC (Exchange Traded Commodity) e contratti future sull'oro che sono classificati come strumenti finanziari e derivati ai sensi del Testo Unico della Finanza (TUF - D.Lgs. 58/1998). 

 

La loro negoziazione e il collocamento sul mercato sono riservati per legge agli intermediari finanziari autorizzati — quali banche, SIM e SGR — secondo quanto previsto dal TUF medesimo e dal Testo Unico Bancario (TUB - D.Lgs. 385/1993).

 

 

Il Decreto 211/2024: modifiche e aggiornamenti

Un altro punto di svolta importante riguarda l’aggiornamento della Legge 7/2000, che avviene 24 anni dopo con il D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211. Le modifiche e gli aggiornamenti sono importanti sotto diversi profili.

 

 

L’equiparazione dell’oro a valuta

Tra le novità più importanti apportate da questo decreto troviamo la parificazione dell’oro a valuta ai fini delle dichiarazioni doganali. A tal proposito, chi trasporta oro fisico al seguito, insieme a contanti e valute, deve effettuare la dichiarazione all’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Tale dichiarazione diventa obbligatoria nel caso in cui l’importo sia pari o superiore a 10.000 euro (soglia ridotta dai precedenti 12.500€).

 

Comprendiamo meglio questa situazione attraverso un esempio: se un soggetto viaggia all’estero con 7.000 euro in contanti e con dell’oro fisico del valore di 4.000 euro, il totale del valore trasportato supera la soglia e quindi scatta l’obbligo dichiarativo in dogana.

 

 

Il trasferimento della vigilanza all’OAM

Altra importantissima novità riguarda il nuovo registro degli Operatori Professionali in Oro. Prima di questo decreto, l’elenco era tenuto dalla Banca d’Italia, mentre dal 17 aprile 2025 la competenza è passata all’OAM, Organismo Agenti e Mediatori (istituito ai sensi del D.Lgs. 141/2010), che gestisce anche i registri di mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, cambiavalute e prestatori di servizi di pagamento.

 

 

Antiriciclaggio: obblighi per operatori e implicazioni per i clienti

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di antiriciclaggio, il settore dell’oro soggiace alle previsioni del D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni (recepimento della IV Direttiva UE). Queste indicazioni operative riguardano non solo gli OPO, ma anche coloro che decideranno di acquistare oro da investimento.

 

 

Gli obblighi degli Operatori Professionali in Oro (OPO)

Gli obblighi degli OPO sono i seguenti:

  • Adottare una policy interna, nella quale siano chiaramente definiti ruoli e responsabilità in materia di prevenzione del riciclaggio.
  • Effettuare l’adeguata verifica della clientela (AML/KYC) attraverso un approccio basato sul rischio (risk-based approach): un questionario strutturato che determina se il profilo del cliente è a rischio basso, medio o alto.
  • Garantire il controllo costante nel tempo di tutte le operazioni che un cliente svolge.
  • Conservare tutti i dati e tutti i documenti acquisiti per un minimo di 10 anni.
  • Inviare la Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF) quando sussistano ragionevoli motivi di sospetto di riciclaggio. La segnalazione è obbligatoriamente secretata e non può essere comunicata al cliente.

 

Come possono gli OPO valutare se un’operazione deve essere segnalata? La procedura rinvia agli indicatori di anomalia, definiti periodicamente dall’UIF, e alle relazioni periodiche della Banca d’Italia.

 

Va sottolineato che il principio fondamentale delle segnalazioni non stabilisce una soglia automatica: per esempio, un’operazione da 10.000 euro può richiedere una segnalazione, mentre una da 100.000 euro no. Bisogna considerare la coerenza con il profilo economico e finanziario del cliente.

 

 

Il nuovo pacchetto AML europeo e l’AMLA

All'interno del contesto europeo, ci troviamo in una situazione di ulteriore evoluzione. Infatti,  è in attuazione il nuovo AML Package, gestito dalla neo istituita AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism), con sede a Francoforte. 

 

Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 2027 ed estende gli obblighi di antiriciclaggio a tutti gli operatori che vendono oggetti preziosi per un valore pari o superiore a 10.000 euro. Questo andrà a colmare una lacuna rispetto all'attuale regime che già copre l'oro ma non, ad esempio, l'orologeria di lusso.

 

 

Gli obblighi dichiarativi: trasferimenti, dogana e monitoraggio fiscale

Anche in questo caso, la normativa prevede un sistema articolato di comunicazioni, che possiamo sintetizzare in tre categorie principali.

 

 

Dichiarazione di trasferimento alla UIF - Banca d’Italia

Nel caso di trasferimento di oro da parte degli Operatori Professionali in Oro per compravendita, prestito d’uso, conferimento in garanzia o qualsiasi altra causa pari o superiore a 10.000 euro deve essere comunicato all’UIF.  

 

Una menzione particolare va fatta nel caso di successioni e donazioni:

  • Per le successioni, il valore indicato nella dichiarazione di successione sostituisce la fattura d'acquisto originale.
  • Per le donazioni, fa fede la fattura del donante. Non è quindi possibile aggirare la normativa fiscale tramite una donazione. 

 

 

Dichiarazione doganale (oro al seguito)

Come abbiamo già accennato prima, in merito all’oro trasportato da persona o tramite spedizioniere, quando viene superata la soglia dei 10.000 euro è necessario effettuare la dichiarazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ricordiamo che, in caso di spedizione, la dichiarazione è a carico del vettore.

 

 

Anagrafe tributaria e monitoraggio fiscale

Dal 2011, per effetto del decreto “Monti” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), le operazioni che riguardano la cessione di oro da investimento devono essere comunicate all’Anagrafe tributaria. Questi dati sono utilizzati ai fini di antiriciclaggio e contrasto all’evasione fiscale.

 

In merito al monitoraggio fiscale (obbligo di dichiarazione degli investimenti detenuti all'estero), l'operatore professionale in oro è tenuto a comunicare solo su richiesta dell'autorità. L'intermediario finanziario, invece, deve segnalare autonomamente le operazioni di trasferimento di fondi superiori a 5.000 euro che assistono.

 

 

La tassazione dell’oro da investimento: le regole dal 2024

Uno dei punti cruciali riguarda la tassazione dell’oro, il cui quadro è stato sostanzialmente modificato a partire dal 1°gennaio 2024.

 

 

Persone fisiche: la plusvalenza al 26%

Per il privato non esercente attività d'impresa, la cessione genera una plusvalenza tassata come reddito diverso ai sensi del TUIR (D.P.R. 917/1986), nella sezione disciplinata dal D.Lgs. 461/1997 e successivamente aggiornata.

 

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, c. 92) ha eliminato la tassazione forfettaria per le plusvalenze da oro e metalli preziosi da investimento (lingotti, monete) in assenza di documentazione. Dal 1°gennaio 2024 se non si possiede una fattura o documentazione con data certa che attesti il prezzo d'acquisto originario, l'imposta sostitutiva del 26% si applica sull'intero valore di vendita (ipotizzando un costo d'acquisto pari a zero), eliminando la precedente base imponibile forfettaria del 25%.La norma si applica a oro, argento, platino e palladio da investimento. Restano esclusi gli oggetti preziosi personali (es. gioielli o argenteria di casa), le cui vendite occasionali tra privati non generano reddito tassabile.

 

Come va calcolata la plusvalenza:

 

tabella descrittiva su come calcolare una plusvalenza

 

La differenza è molto significativa, poiché chi non conserva la documentazione d'acquisto, o chi ha ricevuto oro in dono senza fattura, si ritroverà a pagare il 26% sull’intero valore di vendita e non solo sul guadagno. 

 

Tale plusvalenza va dichiarata nel quadro RT, rigo RT23 del modello Redditi Persone Fisiche (sezione "plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%").

 

 

Possesso di oro e ISEE

Il semplice possesso di oro non è soggetto ad imposizione in Italia. Tuttavia, chi deve presentare il modello ISEE è tenuto a indicare il valore dell'oro detenuto nel quadro FC2, sezione seconda, codice 99.

 

 

Società e holding: un quadro diverso

Sul fronte delle società di capitali, le plusvalenze sull'oro sono tassate con le aliquote ordinarie IRES (24%) più IRAP (variabile per regione). 

 

Per quanto concerne le società di persone e le persone fisiche esercenti impresa, si applicano gli scaglioni IRPEF progressivi.

 

Non possiamo non fare una particolare menzione per quanto riguarda la struttura holding come strumento di gestione dell’oro. Una holding pura che detiene oro in bilancio beneficia di:

  • Una protezione patrimoniale rispetto alle sue controllate
  • Ottimizzazione del rating creditizio e dei coefficienti di solvibilità.

 

Bisogna tuttavia evitare confusioni: il vantaggioso regime della Participation Exemption (PEX), che abbatte la pressione fiscale effettiva all'1,2%, si applica esclusivamente ai dividendi e alle plusvalenze derivanti dalle quote societarie delle controllate (ai sensi degli Articoli 87 e 89 del TUIR). Al contrario, le plusvalenze derivanti dalla vendita diretta dell'oro da parte della holding non godono della PEX e scontano la tassazione societaria ordinaria al 24%. 

 

Questi vantaggi per la holding la rendono uno strumento importante,ma per la gestione di patrimoni rilevanti è sempre bene valutare insieme a un professionista questa opportunità

 

 

Cosa è successo con la proposta di affrancamento 2026

Come segnalato nell'Informativa n. 24/2025 di A.N.T.I.C.O. (Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro), le proposte di rivalutazione sull'oro da investimento sono state ufficialmente ritirate durante l'iter parlamentare della Manovra. La misura di affrancamento, discussa a fondo durante i lavori per la Legge di Bilancio 2026 e introdotta da emendamenti della Lega (al 12,5%) e di Forza Italia (al 13%), puntava a rimediare alla pesante penalizzazione fiscale in vigore dal 1° gennaio 2024.

 

L'obiettivo era aprire una finestra temporale (fino a metà 2026) per consentire ai proprietari di oro di rivalutare professionalmente il proprio metallo: versando un'imposta sostitutiva agevolata del 12,5% sul valore aggiornato, il costo d'acquisto veniva "affrancato". In questo modo, in caso di vendite future, la tassa del 26% si sarebbe applicata solo sull'ulteriore guadagno. 

 

Nonostante il forte interesse del settore e le previsioni di entrate fiscali per lo Stato, i vincoli di copertura e le dinamiche politiche hanno portato all'esclusione definitiva della norma dalla Legge di Bilancio.

 

 

Raccomandazioni operative per operatori e investitori

Infine, chiudiamo con un riassunto delle raccomandazioni operative che OPO e investitori privati devono seguire attentamente.

 

tabella con raccomandazioni operative per operatori professionali in oro e investitori privati



 

FAQ - Domande frequenti sulla fiscalità dell’oro in Italia

Quanto si paga di tasse sulla vendita di oro da investimento in Italia?

Dal 1° gennaio 2024, la plusvalenza realizzata dalla cessione di oro da investimento da parte di una persona fisica è tassata con un'imposta sostitutiva del 26%. La base imponibile è la differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di acquisto documentato da fattura. In assenza di documentazione d'acquisto, il 26% si applica sull'intero corrispettivo ricevuto. 

 

 

Quali obblighi ha chi acquista o vende oro fisico in Italia?

L'investitore privato non ha obblighi dichiarativi diretti legati al semplice acquisto di oro, ma deve essere consapevole che: ogni trasferimento di oro per un valore pari o superiore a 10.000 euro viene comunicato alla UIF - Banca d'Italia; il trasporto fisico di oro al seguito oltre la stessa soglia richiede una dichiarazione all'Agenzia delle Dogane; in caso di successione o donazione, le implicazioni fiscali variano in modo significativo. È sempre consigliabile rivolgersi esclusivamente a operatori iscritti al registro OAM e conservare la documentazione d'acquisto.

 

 

Cosa cambia con il Decreto 211/2024 per chi investe in oro fisico?

Il Decreto 211/2024 ha introdotto due novità principali. La prima è l'equiparazione dell'oro a valuta ai fini doganali: chi trasporta oro fisico all'estero deve considerarlo insieme a contanti e valute, ai fini della dichiarazione obbligatoria alla dogana per importi superiori a 10.000 euro. La seconda riguarda il trasferimento del registro degli operatori professionali in oro dalla Banca d'Italia all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), avvenuto dal 17 aprile 2025. È possibile verificare l’iscrizione di un OPO consultando il sito dell'OAM.

 

 

Glossario delle entità chiave

  • Forum Oro da Investimento 2026: il forum dedicato all’oro da investimento organizzato da Careisgold SpA, che ha avuto luogo al Museo Diocesano, piazza Sant’Eustorgio 3, Milano.
  • Dott. Nunzio Ragno: Dottore Commercialista, Tributarista, Revisore Legale dei Conti, Esperto in Materia tributaria e Presidente di A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela il Comparto Oro.
  • A.N.T.I.C.O.: Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro, organizzazione di categoria che rappresenta l'intera filiera orafa. 
  • Il Sole 24 Ore: quotidiano economico-politico-finanziario italiano con sede a Milano e Roma.
  • Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea –  La fonte ufficiale dell'Unione europea in cui vengono pubblicati tutti gli atti normativi emanati per entrare in vigore.
  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)
  • ETF (Exchange Traded Fund) – Fondi comuni di investimento diversificati
  • ETC (Exchange Traded Commodities) – Titoli di debito emessi da un istituto finanziario.
  • Agenzia delle Dogane e Monopoli: è una delle agenzie fiscali italiane che svolge attività di regolamentazione, riscossione e vigilanza nei settori delle dogane, delle accise e dei monopoli di Stato.
  • OAM: Organismo degli Agenti e Mediatori, che dal 2025 gestisce il Registro degli Operatori Professionali in Oro.
  • Operatore Professionale in Oro / OPO: Soggetto abilitato al commercio professionale di oro da investimento ai sensi della L. 7/2000, come modificata dal D.Lgs. 211/2024.
  • Banca d’Italia: è la banca centrale della Repubblica Italiana. È un istituto di diritto pubblico che fa parte dell'Eurosistema e del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).
  • UIF: Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, competente per specifici adempimenti dichiarativi legati alle operazioni in oro.
  • Agenzia delle Entrate: Ente governativo fiscale italiano, alle dirette dipendenze del Ministero dell’economia e delle finanze.
  • AMLA (Anti-Money Laundering Authority): Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che coordina le autorità nazionali per garantire un'applicazione corretta e coerente della normativa europea. 
  • Anagrafe tributaria: banca dati centralizzata dell'amministrazione fiscale italiana gestita dall'Agenzia delle Entrate.
  • TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917): art. 67, comma 1, lett. c-ter), disciplina le plusvalenze da cessione di oro fisico da investimento come «redditi diversi» soggetti a imposta sostitutiva del 26%.

 

 

Fonti autorevoli da consultare

  • L’oro fisico da investimento Careisgold SpA
  • Forum Oro da Investimento 2026Caresigold SpA 
  • A.N.T.I.C.O.: Associazione Nazionale Tutela Il Comparto OroA.N.T.I.C.O.
  • Legge 17 gennaio 2000, n. 7 – Nuova disciplina del mercato dell’oro - Gazzetta Ufficiale
  • Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 – «Regime fiscale speciale applicabile all'oro da investimento» – testo disponibile su EUR-Lex
  • TUF - D.Lgs. 58/1998 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. – Normattiva.it
  • TUB - D.Lgs. 385/1993 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – Normattiva.it
  • D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211 – «Revisione della disciplina in materia di oro» – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 2 gennaio 2025, testo disponibile su Gazzetta Ufficiale
  • Registro Operatori Professionali in Oro – Registro ufficiale tenuto dall’OAM, Organismo degli Agenti e Mediatori – OAM 
  • D.Lgs. 141/2010: Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi – Normattiva.it
  • D.Lgs. 231/2007: Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione – Gazzetta Ufficiale
  • Segnalazioni operazioni sospette (SOS): modulistica per la segnalazione di operazioni per le quali "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa" – Testo completo su Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici – Gazzetta Ufficiale
  • D.P.R. 917/1986: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi – Gazzetta Ufficiale
  •  D.Lgs. 461/1997: Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi – Gazzetta Ufficiale
  •  L. 213/2023, art. 1, c. 92: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 – Normattiva.it
  • Fascicolo 2 Persone Fisiche: QUADRO RH – Redditi di partecipazione in Società di persone e assimilate – Agenzia delle Entrate
  • Art. 87 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi – Normattiva.it
  • Art. 89 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi – Normattiva.it
  • Informativa N° 24/2025: “Legge di Bilancio 2026: Ritirate le proposte di rivalutazione sull’oro da investimento – Leggi il testo completo su A.N.T.I.C.O.

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